ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, FORMA GIURIDICA, SCOPO

La A.P.I.M. con sede in Genova, via San Vincenzo 85/5, è costituito quale ente senza fine di lucro ai sensi degli articoli 14 e seguenti C.C. ed è retto dalle norme dal presente Statuto. Lo scopo dell’associazione è mirato:

  1. alla creazione di una realtà culturale che organizzi ed offra nuove prospettive alla ricerca, sperimentazione ed alla divulgazione nel campo delle problematiche inerenti al rapporto uomo/suono.
  2. a tutelare i bisogni nell’esercizio della professione, nella formazione e nella ricerca nel campo della musicoterapia sul piano scientifico ed operativo, proponendosi di collaborare con le Istituzioni dello Stato, degli Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali;
  3. a promuovere e sostenere la formazione di gruppi regionali che localmente perseguino le finalità sopra riportate.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l’attività dell’Associazione si propone i seguenti obiettivi:

  1. approfondire e divulgare la costituzione di corsi di formazione per musicorapeuti, riconoscendo determinate qualità e qualifica del musicoterapeuta, anche in accordo con altri enti ed organizzazioni;
  2. organizzazione di stages e seminari informativi e formativi;
  3. costituire una biblioteca sociale, promovendo la pubblicazione di libri, dispense, periodici e monografie di particolare interesse;
  4. promozione e divulgazione di quanto in oggetto attraverso l’opera dei propri soci;
  5. curare la raccolta, la conservazione e l’utilizzo di materiali culturali e professionali, la diffusione e la valorizzazione della conoscenza del patrimonio acquisito; per svolgere questa attività può organizzare convegni, dibattiti, ricerche, conferenze, spettacoli, proiezioni cinematografiche, audiovisivi, mostre, iniziative editoriali, pubblicitarie.

All’interno dell’associazione esistono gruppi di ricerca, sperimentazione e supervisione dell’attività scolta dai soci.

L’Associazione può istituire contatti e tenere collegamenti con analoghe organizzazione italiane ed estere.

Art. 2

Soci

 I soci dell’associazione, che possono essere persone fisiche o giuridiche anche non italiane, possono essere fondatori, ordinari ed aderenti.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno formato l’atto costitutivo e coloro che, anche se non intervenuti nell’atto costitutivo, sono stati in detta sede nominati componenti del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro i quali abbiano conseguito il diploma di musioterapeuta presso la Pro Civitate Christiana di Assisi o che viceversa, possano produrre un adeguato e specifico curriculum formativo-professionale, da sottoporre al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo stabilirà al suo interno precisi criteri di valutazione della richiesta di iscrizione.

Sono soci aderenti coloro i quali non sono in possesso dei requisiti sopra descritti; la perdita della qualità di socio aderente può avvenire, come per il socio ordinario, oltre che per dimissioni, per il mancato pagamento della quota annuale associativa, per revoca da parte del Consiglio direttivo.

Sono soci sostenitori gli Enti, Società, Istituti, Associazioni e persone fisiche disposti a corrispondere contributi annuali o una tantum. La qualità dei soci sostenitori sarà attribuita dal Consiglio direttivo; la perdita della qualità di sostenitori avviene altre che per dimissioni dichiarate, per semplice sospensione del versamento del contributo o per delibera di revoca assunta dal Consiglio direttivo.

Sono soci onorari coloro i quali che si sono distinti per la loro attività consona alle finalità associative; devono essere eletti dal Consiglio direttivo.

Possono esercitare il diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

Oltre che per dimissioni o per morosità, la carica di socio si può perdere per espulsione, qualora il socio danneggi materialmente e/o moralmente l’associazione. L’espulsione viene proposta dal Consiglio Direttivo che la sottopone, debitamente motivata all’assemblea dei soci, la quale delibera in merito a maggioranza.

 

Art. 3

ORGANI E CARICHE

Sono organi e cariche dell’Associazione:

La partecipazione agli organi dell’Associazione e l’assunzione delle cariche sono a titolo gratuito.

Le riunioni degli organi collegiali saranno verbalizzate su appositi libri.

 

Art. 4

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

 L’assemblea generale dei soci è costituita dai soci dell’Associazione, che possono essere persone fisiche o giuridiche anche non italiane, possono essere fondatori, ordinari, aderenti, sostenitori ed onorari.

All’assemblea generale dei soci sono demandate:

L’assemblea viene convocata a cura del Presidente con avviso affisso in bacheca almeno 15 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma spedito almeno tre giorni prima. Le riunioni sono valide con la presenza dei 2/3 dei soci in prima convocazione e, con qualsiasi numero di presenti, in seconda convocazione; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea terrà una riunione ordinaria annuale entro il mese di Maggio; eventuali sessioni straordinarie, con la presenza di tre quarti degli associati, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, potranno tenersi per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta della metà dei soci ordinari rivolte al presidente.

Le deleghe sono ammesse, purché scritte e rilasciate a soci.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Gli associati possono sempre farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del consiglio; questi ultimi non potranno però rappresentare altri associati nel caso in cui siano posti all’ordine del giorno delibere relative all’approvazione dei bilanci ed alla responsabilità dei consiglieri.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

 

Art. 5

CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a undici soci, eletti dall’Assemblea generale dei soci

L’ordine delle preferenze ottenuto con tali votazioni determinerà la composizione del Consiglio Direttivo, anche nel caso in sui si dovessero sostituire singoli consiglieri usciti anticipatamente dalla carica.

La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, per operare, necessita della presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di disparità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno, o più consiglieri.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare anche i poteri non delegati dal Consiglio, che, fermi gli effetti degli atti così compiuti verso terzi, deve essere convocato al più presto per la ratifica.

Sono valide le deliberazioni urgenti, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

 

Art. 6

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

 Il presidente e il Vice Presidente del Consiglio direttivo sono eletti dal Consiglio direttivo fra i propri membri e durano in carica fino al termine del mandato di questo.

Il presidente del consiglio direttivo è Presidente dell’Associazione, del quale ha la rappresentanza legale; egli convoca e presiede pertanto le riunioni del Consiglio direttivo e delle assemblee, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, provvedendo ai relativi incombenti e promuove, in senso lato, l’attività dell’Associazione.

Viene concesso al Presidente del Consiglio Direttivo di aprire un conto corrente intestato all’associazione presso un istituto di credito, che meglio ritiene confacente con le esigenze dell’associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

Art. 7

MEZZI FINANZIARI

 Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:

 

Art. 8

RENDICONTO

 L’attività dell’Associazione si articola in esercizi amministrativi coincidenti con l’anno solare. Su iniziativa del presidente, il consiglio direttivo presenterà annualmente all’Assemblea generale dei soci entro il mese di aprile, il rendiconto ed una relazione relativi all’anno solare precedente, nonché una relazione sugli indirizzi programmatici per l’esercizio in corso.

 

Art. 9

DURATA, MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 Gli esercizi finanziari dell’Associazione hanno inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea ordinaria dei soci riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e rappresentanti.

Potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea generale dei soci riunita in assemblea straordinaria e con la presenza di tre quarti degli associati, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Nel qual caso l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone anche i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni similari alla A.P.I.M. .

 

Art. 10

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed al regolamento interno dell’Associazione.