Questo regolamento è un insieme di norme che integra e precisa quanto previsto dallo Statuto APIM in materia di regole di vita associativa, in ottemperanza a quanto enunciato nell’art. 10 "Disposizioni particolari" del medesimo Statuto.

 

1ª parte: CODICE DEONTOLOGICO

  1. IL MUSICOTERAPISTA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE:
    FUNZIONI E COMPETENZE

     

    1. Il presente codice deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui è tenuto il musicoterapista associato APIM (MTPA) nell’esercizio della professione. Prescrive inoltre i comportamenti più consoni per l’esercizio della professione stessa.
    2. Scopo di tale somma di regole e principi è quello di essere un riferimento generale per tutti i MTPA . Tali operatori professionali utilizzano nella propria pratica il suono e/o la musica per stabilire valide relazioni con soggetti affetti da disabilità, allo scopo di veicolare messaggi a contenuto preventivo e/o riabilitativo. Utilizzano altresì tali strumenti con soggetti non disabili, al fine di favorire lo sviluppo ed il mantenimento del benessere e dell’armonia psicofisica. Per poter realizzare tali scopi i MTPA debbono venire a contatto con la vita più intima e provata dei loro clienti. Tale specificità professionale li obbliga ad offrire le maggiori garanzie etiche. I MTPA operano prevalentemente in strutture sanitarie, socio riabilitative e scolastiche. Fondano le proprie ricerche e la propria pratica sulla base di specifiche conoscenze scientifiche discusse e condivise all’interno dell’APIM.
    3. Il MTPA, in situazione di "vacatio legis", è attualmente abilitato all’esercizio della professione ottemperando ad un iter formativo e professionale che lo induca a rispettare nella sua professione i seguenti principi fondamentali:
  1. COMPETENZA derivante da una formazione teorico-pratica di alto livello, continuamente aggiornata e supervisionata:
  2. RESPONSABILITA’ che concerne l’assumersi pienamente la scelta dell’applicazione, delle conseguenze, dei metodi delle tecniche che mette in pratica;
  3. RISPETTO E PROMAZIONE DEL DIRITTO E DELLA DIGNITA’ DELLE PERSONE particolarmente riguardo a dignità, riservatezza, autonomia e benessere psichico.
    1. Il MTPA deve utilizzare gli strumenti di lavoro nel rispetto delle norme e degli obiettivi della professione.
    2. Il comportamento del MTPA deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abuserà della propria posizione professionale.

 

  1. RAPPORTO CON L’UTENTE
    1. Le condizioni di religione, razza, origine etica, status sociale, sesso, età, non devono nuocere all’impegno del MTPA verso l’utente.
    2. Il MTPA è tenuto alla salvaguardia dell’espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività per migliorare la qualità della vita. Deve prendere in considerazione la domanda di interventi fatta direttamente dall’utente (o da chi lo rappresenta).
    3. Il MTPA, nel prendersi in carico l’utente, si impegna ad esercitare al meglio la sua competenza professionale, favorisce il rapporto solo finché è necessario, sottopone a frequenti verifiche il trattamento e gli eventuali progressi.
    4. Il MTPA opera sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate (medico psicologo, psicoterapeuta) e programma l’intervento terapeutico in collaborazione con l’équipe di riferimento in cui tale figura professionale ha la responsabilità clinica dell’intervento stesso. Tali indicazioni devono essere ottemperate sia che egli operi in ambito pubblico che privato.
    5. Il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diretti e doveri.
    6. Il MTPA, quando esistono condizioni obiettive, può valersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale. Il MTPA può trasferire il caso ad altro operatore competente (purché non rechi danno all’utente) là dove vengano meno il livello o l’area di competenza, concordando modalità e contenuti con l’utente.
    7. L’inizio e la prosecuzione dell’intervento sono subordinati al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta legalmente, preventivamente informato e partecipe degli obiettivi, mezzi e tecniche messi in atto su decisione del terapista.
    8. Il MTPA rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere dell’utente, anche se non condivisi.
    9. Il MTPA è tenuto al mantenimento scrupoloso del registro professionale che si estende anche a coloro che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni riservate.
    10. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell’utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri.
    11. Il MTPA deve avere cura del materiale relativo all’utente salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni o pubblicazioni, tutelerà la non riconoscibilità dell’utente. Per i video dovrà avere la firma dell’utente o del suo legale rappresentante.
    12. Il MTPA potrà eventualmente fare visita al domicilio dell’utente solo su sua richiesta e per motivi di lavoro.
    13. Il MTPA che nell’esercizio della sua professione venga a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili, deve contrastarle anche quando le persone appaiono consenzienti.
    14. L’intervento musicoterapico deve essere svolto nel pieno rispetto dell’utente, tenendo conto del suo stato psicofisico, senza menomazione dei suoi diritti.
    15. Il MTPA deve avere cura della propria salute fisica e psichica. Qualora esistano da parte sua difficoltà di questo tipo che interferiscono con il proprio lavoro, deve esserne consapevole e adoperarsi per una loro corretta gestione.

     

  2. RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
    1. Il MTPA è tenuto, nel rapporto con altre professioni, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione, nella salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell’interesse del paziente. E’ tenuto di conseguenza ad una collaborazione professionalmente corretta all’interno della équipe di riferimento.
    2. Il MTPA è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazione precise sulla metodologia applicata. Nel caso in cui il paziente si sottoponga ad altre terapie, il MTPA è tenuto a comunicare frequentemente con i rispettivi professionisti allo scopo di ottenere un proficuo scambio collaborativo.
    3. Il MTPA non deve fornire le proprie prestazioni ad un paziente che è in cura presso un altro collega della stessa area di competenza, se non dopo essersi accertato che il precedente rapporto professionale si sia concluso.
    4. Il MTPA deve risolvere i contrasti professionali obbedendo ai canoni della correttezza; nel caso di accertata mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, curare il benessere dell’utente ed esprimere critiche solo attraverso canali appropriati.
    5. Il MTPA che si venisse a trovare in difficoltà nel tentativo di proteggere l’utente contro l’incompetenza di un collega, deve essere aiutato dall’associazione professionale.

     

  3. RAPPORTI CON L’ORGANIZZAZIONE DI LAVORO
    1. Il MTPA deve organizzarsi per migliorare la politica e le procedure dell’Ente in cui è inserito, con un rapporto corretto verso l’organizzazione, usando prioritariamente i canali appropriati e successivamente collaborando per attivare nuovi.
    2. Il MTPA deve tenere a sviluppare l’attività professionale con aggiornamento continuo e diversificato.

     

  4. IL CONTESTO SOCIALE
    1. Il MTPA deve portare il contributo della propria esperienza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita.
    2. Il MTPA deve predisporre studi, ricerche e progetti a favore del benessere della collettività: deve agire in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione agli svantaggiati.
    3. Il MTPA deve rendersi interprete a creare coscienza nei cittadini dei loro problemi individuali e di gruppo, favorendo il processo di crescita della collettività.

  

2ª parte: REGOLE

  1. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO
    1. Viene riconosciuto Socio Ordinario il socio APIM che ne faccia richiesta e che sia in possesso dei seguenti requisiti:
    1. Poiché solo recentemente sono state stabilite le regole Confiam per l’unificazione dei programmi di studio dei Corsi Musicoterapia, regole a cui , l’APIM aderisce, si rende necessaria la definizione di regole transitorie per quei professionisti in possesso di titoli antecedenti a tale protocollo formativo. Verranno pertanto riconosciuti Soci Ordinari coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti specificati al punto 1.1, possono presentare al Direttivo APIM, entro e non oltre il 31/12/2000, un curricolo formativo dalla seguenti caratteristiche:

  

  1. RICONOSCIMENTO DEI SUPERVISORI
    1. Il Direttivo APIM compila ed aggiorna periodicamente un elenco di professionisti altamente qualificati alla funzione di supervisori in musicoterapia. Le registrazioni di tali nominativi sono contenute nei verbali di riunione del Direttivo.

     

  2. TARIFFARIO
    1. L’APIM stabilisce un tariffario di minima per le diverse prestazioni in ambito musicoterapico, quali: supervisioni, sedute individuali, sedute di gruppo, consulenze e insegnamento. Questo tariffario verrà aggiornato periodicamente dal Direttivo e registrato nei suoi verbali di riunione.

     

  3. PATROCINIO APIM
    1. L’Associazione può conferire il proprio patrocinio ad iniziative culturali, formative e professionali di particolare benemerenza. Chi vuole beneficiare di tale riconoscimento è tenuto a presentare domanda scritta al presidente APIM, il quale la sottoporrà al parere del direttivo.